L’art. 587 del Codice Civile così lo definisce: “Il testamento è un atto irrevocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”.
La normativa vigente prevede tre forme ordinarie, ovvero:
Questi sono i "testamenti ordinari". Esistono poi i cosiddetti “testamenti speciali”, caratterizzati da estrema semplificazione delle formalità, benché nella maggior parte dei casi sia comunque necessaria la presenza di almeno un testimone, e la cui validità cessa una volta trascorsi tre mesi dalla fine delle condizioni eccezionali che ne hanno giustificato la redazione.
Citiamo per esempio il testamento redatto in caso di malattia, calamità naturale o infortunio, quello preparato a bordo di navi o di aerei (e consegnato al comandante) e il testamento dei militari o del personale militare (che deve essere trasmesso al Ministero competente e depositato presso l'archivio notarile del luogo dell'ultima residenza del testatore).
Come abbiamo visto ci sono diverse opzioni a disposizione, tuttavia la strada più sicura è quella del testamento pubblico, in quanto redatto da un professionista che ne garantisce da una parte l’osservanza delle leggi, dall’altra l’uso del corretto linguaggio giuridico.
Infatti prima di tutto il notaio si accerterà dell’identità del testatore e poi ne analizzerà le volontà, al fine da poterle mettere per iscritto in modo chiaro e univoco e per verificare che i desideri del testatore non entrino in conflitto con le normative vigenti o che il testatore stesso non abbia trascurato o sottovalutato alcuni aspetti della sua situazione (familiare, finanziaria...).
Ciò significa, naturalmente, che il professionista collabora con il testatore al fine di comprendere al meglio la sua volontà, offrendogli chiarimenti e delucidazioni, senza influenzarlo o indirizzarlo in alcun modo e senza travisare le sue parole.
Una volta stabilite e scritte le volontà del testatore nella scheda testamentaria, il notaio ne darà lettura a lui e ai testimoni, così che tutti e tre possano confermare che quanto è stato letto corrisponde perfettamente a quanto deciso, rispettando in modo preciso la procedura prevista.
A questo punto sarà cura del notaio spedire all’archivio notarile il testamento, contenuto in una busta chiusa e sigillata con la ceralacca, e comunicarne poi l’esistenza agli eventuali eredi (se ne conosce la residenza o il domicilio) una volta venuto a conoscenza della dipartita del testatore (questo atto viene definito “attivazione del testamento”). Ricordiamo che egli ha l’obbligo di avvisare gli eredi, ma non quello di fare ricerche particolari per riuscire a trovarli.
In definitiva, scegliendo l’opzione del testamento pubblico il testatore ha la certezza che le sue volontà siano espresse in modo chiaro, univoco e corretto e che siano conformi non solo ai suoi desideri ma anche alle leggi vigenti e che il documento sia stato redatto e registrato rispettando ogni procedura e formalità. Il testamento pubblico è perciò virtualmente inoppugnabile ed è la strada più sicura.