Probabilmente alla maggior parte delle persone capiterà, nel corso della loro esistenza, di assumere prima o poi il ruolo dell’erede di qualcuno. Dal momento che l’erede non si vedrà solo riconosciuti beni e diritti, ma dovrà anche affrontare precisi obblighi (per esempio l’estinzione dei debiti del defunto), ha facoltà di valutare la situazione e scegliere se accettare o meno l’eredità.

Ecco perché è necessaria la cosiddetta “accettazione dell’eredità”, che è naturalmente disciplinata dal Codice Civile, agli articoli 470 e seguenti, e può assumere diverse forme e quindi seguire differenti procedure. 

Eredità: tempistiche e tipologie

Prima di passare a esaminare le diverse casistiche, ricordiamo che, dall’apertura della successione, le persone designate dal testamento e/o per legge come eredi hanno fino a dieci anni di tempo per accettare o rinunciare (a parte alcuni casi particolari di cui parleremo più avanti).

Il Codice riconosce e regola tre tipologie:

  1. accettazione espressa;
  2. accettazione tacita;
  3. accettazione con beneficio d’inventario.

L’accettazione espressa è quella manifestata attraverso un atto formale, per il quale ci si può rivolgere a un notaio, o una scrittura privata. 

Nel secondo caso, ovvero la cosiddetta “accettazione tacita” – forse la più diffusa –, non è necessario alcun atto formale. È infatti sufficiente che il potenziale erede compia un atto che implichi necessariamente la volontà di accettare l’eredità, e che egli non potrebbe compiere se non, appunto, in quanto erede. Per fare un esempio, la messa in vendita di un immobile ereditario – atto che solo l’erede è legittimato a compiere – vale come accettazione. 

Nel caso in cui l’erede potenziale sia già in possesso di beni attinenti all’eredità (questo può essere il caso del coniuge o dei figli che vivono nella casa di cui il defunto era il proprietario, per esempio) è necessario che decida in tempi rapidi cosa intende fare.

Entro tre mesi dalla morte deve infatti, qualora intenda rinunciare all’eredità, presentare una dichiarazione espressa alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove il defunto era domiciliato o davanti al notaio. In mancanza di tale dichiarazione verrà considerato erede, con tutti i diritti e gli obblighi relativi a questa condizione.

Perché la legge prevede una finestra temporale così ristretta in questo caso? Per evitare che i potenziali eredi possano usufruire dei beni che erediterebbero – e di cui già dispongono – senza assumersi anche gli obblighi relativi, per esempio senza saldare i debiti del defunto.

L'accettazione con beneficio di inventario è stata pensata per venire incontro alle esigenze di quegli eredi che potrebbero accettare l’eredità ma, non essendo a conoscenza dell’ammontare degli eventuali debiti del defunto, e temendo quindi di dover poi attingere al proprio patrimonio personale per ripagarli, vogliono prima aver chiara la situazione.

Se si ricorre a questo tipo di accettazione, infatti, l’erede è tenuto a saldare i debiti soltanto entro l’ammontare dell’eredità, salvaguardando così i propri beni. Naturalmente in questo caso bisogna stilare un inventario e far intervenire un notaio scelto dal Tribunale.

Inoltre, se il potenziale erede è già in possesso di uno o più beni rientranti nell’eredità, tale inventario deve essere redatto entro tre mesi dalla morte e la dichiarazione di “accettazione beneficiata” (sempre a cura del Tribunale o del notaio) va fatta entro i quaranta giorni successivi. Se non si rispettano tali termini e condizioni l’erede è considerato un “erede puro e semplice”.

L'eredità in sintesi

Riassumendo, la legge prevede dunque che gli eredi abbiano dieci anni di tempo per decidere cosa fare in merito all’eredità, a meno che non rientrino nei pochi casi prima citati. Tuttavia, poiché si tratta di un periodo davvero molto lungo, il legislatore ha previsto anche un’altra possibilità, nota come actio interrogatoria (art. 481 del Codice Civile): chiunque ha interesse nella questione può fare richiesta – ovviamente prima della scadenza dei dieci anni – al Tribunale perché venga fissato un termine entro il quale egli deve decidere se accettare o meno l’eredità.

L’accettazione è un atto definitivo, qualunque tipologia si scelga (per quella tacita basta quindi vendere, regalare o ipotecare anche uno solo dei beni ereditari; addirittura, secondo la Corte di Cassazione, basta chiederne la voltura catastale: sentenza del 29 marzo 2005, n. 6574) e cade in prescrizione dopo dieci anni; la dichiarazione di rinuncia, invece, deve essere sempre un atto formale da redigere davanti al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione e da inserire poi nel registro delle successioni.

Quanto qui pubblicato non può in alcun modo sostituire il parere personalizzato di un Professionista, potrebbe non essere adeguatamente aggiornato nel tempo e potrebbe comunque non essere applicabile al vostro caso. Vi invitiamo a rivolgervi ad un Notaio per l’analisi della vostra posizione e, qualora non lo facciate, il sito OkNotai non si assume alcuna responsabilità.

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