L’articolo 769 del Codice Civile italiano così definisce la donazione: “È il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Si tratta dunque di un atto grazie al quale si può trasferire la proprietà di un bene immobile, per esempio, usufruendo di un notevole risparmio fiscale: il donatario (ovvero il beneficiario della donazione) non deve corrispondere nulla al donante e, inoltre, gode di una riduzione sulle tasse e le imposte.
Leggendo queste prime parole verrebbe da pensare che si sia in presenza di una questione molto semplice, ma non è proprio così. Per perfezionare una donazione bisogna infatti ricorrere a un atto notarile non solo perché è necessario, naturalmente, rispettare le procedure e redigere correttamente il documento, ma anche perché il professionista deve assicurarsi che quanto il donatario vuole fare non sia in contrasto con le normative vigenti, che in questo caso non sono così semplici come si potrebbe pensare di primo acchito.
Per prima cosa vanno soddisfatti i requisiti che riguardano “la piena capacità di disporre dei propri beni” (e qui sono previsti vari casi specifici, come quelli che riguardano minorenni o inabilitati, per esempio, che bisogna prendere in considerazione quando ci si accinge a disporre tale atto pubblico).
La cosiddetta “capacità di ricevere”, invece, si dimostra decisamente meno ostica, dal momento che il Codice Civile prevede che possano essere nominati donatari anche i nascituri (e in tale caso l’accettazione spetterà, ovviamente, ai futuri genitori, che sono chiamati a decidere per i propri figli).
La legge impone dunque che l’atto sia pubblico e rogato da un notaio (o da altro pubblico ufficiale legittimato ad attribuire al documento pubblica fede) e che siano presenti due testimoni (condizione indispensabile).
Non solo: la donazione non si ritiene perfezionata fino al momento in cui l’accettazione (che può essere fatta insieme all’atto di donazione o in un periodo di tempo successivo) non viene notificata al donante. Inoltre, nel caso che la procedura riguardi beni mobili, la loro natura e il loro valore vanno necessariamente indicati nell’atto, pena la sua invalidità.
Trattandosi a tutti gli effetti di un contratto, il donante può imporre alcune condizioni e/o prevedere vincoli specifici (uno dei casi più diffusi e noti è quello della donazione di un’abitazione di cui il donante riserva per sé l’usufrutto vita natural durante).
Ebbene no, perché la donazione può essere revocata, se ci si trova in presenza di due gravi motivi – ovvero l’ingratitudine del donatario e la sopravvenienza dei figli (art. 800 del Codice Civile) –, su iniziativa unilaterale del donante. Vediamo brevemente il primo caso, che può risultare interessante.
L'articolo 801 del Codice Civile indica come presupposto necessario per la revoca di una donazione un'ingiuria grave ed elenca esplicitamente i comportamenti del donatario che legittimano la domanda di revoca. Tra questi l'omicidio o il tentato omicidio di un ascendente o discendente del donatario, o il tentato omicidio nei confronti di quest'ultimo. Nell'elenco compaiono anche la calunnia, l'istigazione al suicidio, i gravi danni al patrimonio del donante.
Da quanto accennato finora si evince dunque l’importanza di rivolgersi a una figura professionale e non solo perché così prevede la legge: dobbiamo tenere a mente, infatti, che la donazione va a toccare il patrimonio, ovvero beni che ricadono anche sotto le normative che riguardano le eredità, e può quindi essere soggetta a precise condizioni o limitazioni.
Questo avviene perché qui in Italia, per fare un semplice esempio, nessuno di noi può disporre del tutto liberamente delle sue proprietà, dal momento che bisogna rispettare le quote di spettanza (o legittime) e una donazione potrebbe andare a ledere i diritti di uno o più eredi.
Ciò naturalmente comporterebbe svantaggi e difficoltà che possono essere invece analizzati e chiariti (ed evitati) proprio grazie all’esperienza e alle conoscenze di un professionista in ambito notarile.