Cosa succede nel caso di un'eredità senza testamento? Come devono comportarsi gli eredi, e chi ha diritto ad aspirare a ereditare una quota dei beni?
In questo articolo vedremo brevemente che cosa prevede l'ordinamento italiano quando una persona muore e non ha lasciato alcuna indicazione scritta circa le sue cosiddette “ultime volontà”.
Partiamo dall'inizio, per maggior chiarezza.
Esiste una branca della giurisprudenza – il diritto successorio, detto anche diritto ereditario – che si occupa specificamente di tutte le disposizioni, le procedure e le normative che si applicano qualora ci si trovi a dover suddividere il patrimonio di una persona defunta (che viene di solito denominata “de cuius”, un termine latino usato nel diritto).
In pratica, quindi, riguarda tutto ciò che concerne la divisione dell'eredità, che può essere un'eredità senza testamento oppure un patrimonio che il testatore ha già suddiviso e destinato ai diversi suoi eredi.
Andiamo dunque a esaminare brevemente cosa succede quando si è chiamati – per legge o per testamento – a subentrare ai diritti e/o ai possedimenti di qualcuno.
Prima di tutto cerchiamo di comprendere bene cosa si intende quando si parla di “eredità” e di “divisione dell'eredità”.
Se andiamo a sfogliare un dizionario per cercare questo termine, vi troviamo la seguente definizione: l'eredità consiste proprio nella “successione a titolo universale nel patrimonio e in genere nei rapporti attivi e passivi di un defunto”.
Possiamo quindi affermare che, quando si parla di divisione dell'eredità, si intende il trasferimento agli eredi dei beni e dei diritti che un individuo lascia dietro di sé alla propria morte.
Il quadro normativo italiano riconosce due modalità, chiaramente disciplinate da numerosi articoli del Codice Civile:
Con la locuzione “eredità testamentaria” si indica la successione (o divisione dell'eredità) che segue le disposizioni lasciate dal cosiddetto testatore in un apposito documento, denominato testamento.
Si tratta di un documento che va redatto secondo norme ben precise, pena la sua invalidità.
Le volontà del defunto sono comunque sottoposte a quanto prevede la legge italiana e il testatore non può escludere dall'asse ereditario coloro che il Legislatore del nostro Paese definisce come “eredi legittimari”.
Come vedremo meglio in seguito, esistono parenti che non possono essere tralasciati quando si procede alla divisione dell'eredità. Sono gli stessi, in pratica, che “entrano in campo” in caso di eredità senza testamento.
La successione legittima, invece, si apre nei casi in cui tali disposizioni sono assenti (eredità senza testamento, appunto) o non valide e alla volontà del defunto – non pervenuta oppure non applicabile – si sostituisce dunque la normativa prevista dal Codice Civile, che individua precise casistiche e categorie di eredi e quote. Che vanno rispettati.
La quota non è altro che una porzione del patrimonio ed esprime in quale misura un determinato erede subentra al defunto. È un termine che viene applicato sia nel caso di un'eredità senza testamento sia in quello di una successione testamentaria valida, naturalmente.
Come abbiamo accennato in precedenza, il Codice Civile italiano individua coloro che sono considerati i cosiddetti eredi legittimari, ai quali il Legislatore ha riservato una certa quota dell’eredità, indipendentemente dalla volontà che il defunto ha espresso nel testamento (e nei casi in cui si abbia a che fare con un'eredità senza testamento).
Su che basi il diritto italiano stabilisce chi e in che ordine di importanza è legittimato a partecipare alla divisione dell'eredità? Sostanzialmente tali disposizioni si fondano semplicemente sui legami di parentela, non prendendo in considerazione meriti o relazioni speciali con il defunto.
Il Legislatore ha operato in questo modo al fine di evitare il più possibile le condizioni ideali per la nascita di situazioni indefinite o altamente conflittuali che possono derivare dalla mancanza di precisi dettami che possono essere inseriti nel testamento o addirittura proprio nel caso di un'eredità senza testamento tout court.
È importante ricordare, anche se l'abbiamo già visto in precedenza, che tali dettami non possono comunque privare della sua quota un erede considerato legittimo dalla legge.
Ciò detto, è chiaro che le prime persone a essere considerate eredi legittimi sono naturalmente il coniuge e i figli, ma vengono presi in considerazione anche ascendenti e collaterali (fratelli/sorelle), in diverse combinazioni a seconda delle differenti situazioni familiari, fino al sesto grado di parentela.
In mancanza di parenti entro il sesto grado non si procede alla divisione eredità: l’articolo 565 del Codice Civile, infatti, determina la devoluzione dell’asse ereditario in questione allo Stato italiano.
Che si tratti di un'eredità senza testamento di una successione testamentaria, ci pare utile dedicare solo qualche paragrafo alla questione dei gradi di parentela, che possono rivelarsi meno intuitivi e chiari di quanto possa sembrare a prima vista.
Partiamo dalla definizione di “parente”: sono definiti “parenti” tutti coloro che sono uniti da un legame di sangue, per cui uno discende dall’altro (per esempio madre e figlio) o entrambi discendono da un antenato comune (per esempio fratelli o sorelle).
Nel caso in cui un individuo discende da un altro si parla di parentela diretta o in linea retta; se invece più persone hanno un avo in comune (denominato “stipite”) si parla di parentela indiretta o in linea collaterale.
Nel primo caso i gradi sono tanti quante sono le generazioni, escluso lo stipite; nel secondo si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente (sempre escludendo lo stipite).
Per chiarire il concetto pensiamo a genitori e figli, che sono quindi parenti di primo grado, e a nonni e nipoti (o fratello e sorella), che sono tra loro parenti di secondo grado.
Queste definizioni, come vedremo, sono piuttosto importanti all'interno della divisione dell'eredità, e non importa che si tratti di un'eredità senza testamento o di una successione testamentaria.
Un altro concetto importante che va sottolineato, è il seguente: per la legge italiana i protagonisti privilegiati sono i discendenti, ovvero coloro che discendono in linea retta dal defunto.
Ciò significa che, se ci sono dei figli, questi escludono a priori tutte le altre categorie di parenti, tranne l'eventuale coniuge superstite.
I coniugi non sono parenti di sangue, naturalmente, ma sono persone legate da un vincolo riconosciuto dal Legislatore (sia che siano uniti in matrimonio sia che la loro relazione sia stata “ufficializzata” come unione civile).
Grazie a tale rapporto il coniuge superstite ha sempre e comunque il diritto di continuare ad abitare nella casa che era adibita a residenza familiare e a utilizzare i mobili con i quali essa è arredata.
Veniamo dunque all'argomento principe di questo articolo e vediamo a grandi linee come viene suddivisa per legge l’eredità in caso di successione legittima, o eredità senza testamento.
Se non ci sono figli, genitori o collaterali diretti sopravviventi, l’intera eredità spetta al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito (ne è invece escluso il coniuge divorziato con sentenza definitiva).
Se ci sono i figli ma non il coniuge questi ereditano in parti uguali (ricordiamo che, a tutela dell’interesse della prole, non esiste più alcuna differenza, davanti alla legge, tra quelli che una volta venivano definiti figli legittimi e figli naturali, anche per quanto riguarda la divisione dell'eredità).
Nel caso in cui a ereditare siano il coniuge e un figlio, i beni andranno divisi in parti uguali tra loro, mentre se i figli sono più di uno al coniuge spetta un terzo, mentre i due terzi devono essere equamente suddivisi tra i figli.
Se sopravvivono solo fratelli/sorelle e coniuge, a quest’ultimo andranno i due terzi, mentre i primi si divideranno il terzo rimanente; se invece gli unici rimasti sono i genitori, essi ereditano in parti uguali (anche in caso di genitori adottivi, sebbene siano esclusi coloro che hanno adottato una persona maggiorenne, in seguito deceduta).
Quando invece al defunto sopravvivono sia coniuge, sia fratelli/sorelle sia ascendenti, al primo spettano i due terzi dell’eredità, compreso naturalmente il diritto di uso e di abitazione della casa coniugale, a genitori/nonni un quarto e a fratelli/sorelle un dodicesimo.
Nei casi in cui manchino tutti questi gradi più stretti di parentela la successione verrà aperta a favore dei parenti prossimi, sempre tenendo presente che la precedenza è data al parente più vicino.
Abbiamo visto che, nel caso di un'eredità senza testamento, è la normativa italiana a stabilire quale quota e a chi spettano i beni del defunto.
Può essere che tale suddivisione sia perfettamente gradita, tuttavia – come abbiamo detto e ribadito – una successione legittima prende in considerazione soltanto i parenti, escludendo chi ha rapporti di amicizia o di altro genere con il defunto.
Che si tratti di un'eredità senza testamento o di una successione legittima, sappiamo che alcuni eredi non possono essere esclusi, ma ciò non significa che un individuo non abbia un margine di scelta riguardo alle sue ultime volontà.
Per questo è una buona idea chiedere consiglio a un notaio, il quale garantirà al testatore il rispetto della normativa (e quindi la validità del proprio testamento) e contemporaneamente potrà illustrargli quali quote sono a sua completa disposizione, fatte salve quelle legittime.
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