La permuta potrebbe essere definita come l'evoluzione giuridica del baratto, poiché in effetti le parti in causa si “scambiano” beni e/o diritti senza che intervenga necessariamente un corrispettivo in denaro.
Tuttavia si tratta di un contratto a tutti gli effetti, e come tale viene disciplinato dalla normativa di legge vigente.
Ricordiamo subito che il Codice Civile non fa rientrare sotto la definizione di “permuta” lo scambio di un bene per ottenere una prestazione: tale pratica si applica soltanto a beni o a diritti.
Vediamo dunque come funziona un contratto di questo tipo, quali sono le sue caratteristiche e quali i vantaggi che comporta.
Secondo l'articolo 1552 del Codice Civile, la permuta è un contratto che ha per oggetto il trasferimento reciproco della proprietà di beni o diritti da un contraente all'altro.
Quindi, in pratica, da una parte abbiamo un soggetto che intende cedere la proprietà di un suo possesso, e dall'altra un secondo soggetto che desidera rilevarla, dando in cambio un suo possedimento.
Più i due beni sono simili per valore e condizioni, più è “facile” portare a termine la transazione, naturalmente.
Un caso piuttosto diffuso riguarda per esempio gli immobili e in queste circostanze l'“equivalenza” (non solo per quanto riguarda il valore di mercato, ma anche le situazioni: mutuo, prima o seconda casa, ecc.) – se così vogliamo chiamarla – ha il suo peso nella semplificazione del contratto.
Potremmo considerare questa operazione quasi alla stregua di una doppia vendita nella quale entrambe le parti entrano immediatamente in possesso del bene, al contrario di quanto avviene nel corso di una normale transazione, nella quale una parte ottiene la proprietà e l'altra un corrispettivo in denaro.
Inoltre la permuta non si limita a beni “fisici” ma può essere applicata anche ai diritti: per esempio è possibile “scambiare” la proprietà di un appartamento con il diritto di usufrutto di un'altra abitazione.
Si tratta in pratica di un negozio piuttosto flessibile, tanto che non è sempre necessario ricorrere a un contratto scritto o a un atto pubblico.
Lo diviene però nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando anche soltanto una delle parti riguarda un bene immobile o un bene mobile iscritto nei pubblici registri.
Un'altra caratteristica del contratto di permuta è che, a differenza di quello di compravendita, cose e persone coinvolte, se così si può dire, devono essere chiare e stabilite fin dal principio: quindi sia l'identità di coloro coinvolti nella permuta sia i beni o i diritti che ne sono oggetto vanno dichiarati subito.
Vediamo prima di tutto qual è la differenza tra la cosiddetta permuta reale e la permuta obbligatoria, perché poi incontreremo la seconda poco più avanti.
Secondo la Cassazione, la permuta reale “ricorre quando i diritti vengono reciprocamente trasferiti nel momento del consenso”, mentre quella obbligatoria ricorre invece quando il trasferimento di uno dei due diritti (o di entrambi) è subordinato a un ulteriore evento”.
Ecco che entra in campo la cosiddetta “permuta in cosa futura” alla quale è possibile applicare, a grandi linee (ove compatibili), gli articoli del Codice Civile che si occupano di disciplinare la relativa formula nel campo della compravendita.
Un esempio tratto dalla realtà pratica ci consente di spiegare brevemente di cosa si tratta.
Pensiamo al caso di una persona che possiede alcuni terreni edificabili che interessano a un imprenditore edile.
I due possono accordarsi in modo che la proprietà dei terreni venga permutata con il diritto di proprietà su parte delle abitazioni che il costruttore intende edificare in quell'area.
Certo, in questo caso specifico, il proprietario del terreno non ottiene subito in cambio la sua controparte, ma di solito tale svantaggio viene compensato dalle facilitazioni fiscali inerenti all'operazione di permuta.
Un altra possibilità, sempre mutuata dal settore della compravendita, è quella che viene denominata “permuta di cosa altrui”; come esprime la locuzione stessa, i due mutuanti scambiano beni di cui al momento non sono ancora gli effettivi proprietari.
Rispetto al normale iter di compravendita, si evidenziano fin da subito alcuni lati positivi.
Infatti, se le due parti vicendevolmente interessate dovessero procedere “normalmente” la procedura sarebbe “doppia”: Tizio vende il proprio bene a Caio e poi ne compera il possedimento. Caio a sua volta dovrebbe fare la stessa cosa.
Tuttavia, sfruttando la permuta si può concludere l'operazione con un unico contratto e, in caso di necessità, con la stipula di un unico atto pubblico, invece che di due.
Ciò non solo semplifica la vita alle parti in causa, ma presenta inoltre un vantaggio economico non indifferente.
Non solo: anche dal punto di vista della tassazione la permuta è conveniente, almeno per quanto riguarda i trasferimenti di beni immobili.
Ciò avviene perché i costi fiscali ricadono solo sul bene che è gravato dall'imposta più onerosa, quindi si paga una volta sola e il corrispettivo viene ripartito tra le due parti in proporzione.