Nonostante il trust non trovi disciplina esplicita nel nostro ordinamento giuridico (quindi non sia regolamentato dalla legge italiana) è uno strumento legittimo e attuabile (vedremo come) e sempre più diffuso.

Andiamo dunque a scoprire di cosa si tratta, chi ne può beneficiare, come si può istituire e in che cosa consiste nella pratica.

Il trust: definizione e caratteristiche fondamentali

Secondo l'articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985 (entrata in vigore il 1° gennaio 1992) è un negozio giuridico la cui costituzione deriva da un atto unilaterale che fa sì che il soggetto, denominato settlor o disponente, trasferisca la titolarità e la gestione di un determinato patrimonio (o di determinati beni) di cui è proprietario a un altro soggetto, definito trustee o gestore o fiduciario.

Quest'ultimo acquisisce dunque tutti i diritti che aveva il disponente in relazione a tali beni o a tale patrimonio, ma non può agire secondo i suoi desideri, perché deve amministrarli in base agli accordi pattuiti per un determinato fine lecito, a vantaggio di uno o più soggetti che ne traggono beneficio.

In pratica una persona può decidere di destinare un bene o un conto corrente a un preciso scopo; il patrimonio così individuato viene come separato dalla sfera delle proprietà del disponente (segregazione patrimoniale) e vincolato all'obiettivo da lui deciso. Ciò significa che tale patrimonio non potrà essere usato per altro né potrà essere coinvolto in alcun modo dalla responsabilità verso terzi.

Le figure che possono essere coinvolte sono dunque le seguenti:

  • il settlor o disponente;
  • il beneficiario;
  • il trustee o gestore o fiduciario;
  • il protector o guardiano.

Il disponente possiede i beni, li affida al trust e decide per quale fine debbano essere usati. È lui che firma l'atto istitutivo di fronte al notaio e dispone le linee guida della gestione.

Può trattarsi sia di persona fisica sia di persona giuridica e può mantenere alcune forme di controllo sul patrimonio segregato, a patto che tale capacità non vada a sovrapporsi o a coincidere con quella del fiduciario, eventualità che rende nullo il trust.

Il beneficiario è colui che gode dei vantaggi derivanti dal trust. Non può interferire nell'attività di gestione svolta dal gestore ma può vigilare su di essa e, in caso di inadempienza, negligenza o atti del fiduciario che possano arrecare danni al patrimonio, può revocare la nomina e sostituirlo.

Qualora ci siano più beneficiari e questi si trovino tutti d'accordo, possono anche porre fine al trust, liberando il gestore da ogni vincolo e obbligo.

Viceversa, il disponente può inserire nell'atto istitutivo una clausola che conferisce al fiduciario il potere di sostituire i beneficiari.

Il gestore è colui al quale vengono intestati i beni e colui che deve gestirli secondo quanto stabilito nell'atto. Una volta accettata, espressamente o tacitamente, la nomina, egli si impegna ad attenersi alle disposizioni dettate dal disponente.

Oltre a questo parametro fondamentale, è tenuto a tenere i propri beni ben distinti da quelli che ha ricevuto in amministrazione e – se l'atto costitutivo lo consente – ha la facoltà di demandare ad altri il patrimonio del trust, se tale decisione ha come scopo una migliore gestione, purché si assuma la responsabilità delle operazioni compiute dalla persona alla quale si affida.

In pratica può delegare, anche temporaneamente, a chi è maggiormente competente determinate decisioni, ma non può sottrarsi alla sua responsabilità.

Il fiduciario è ovviamente tenuto a operare con la massima diligenza, con lo scopo di tutelare l'integrità del patrimonio che ha ricevuto “in gestione” (e, se possibile, di aumentarne il valore). Deve dunque tenere traccia delle sue scelte e periodicamente renderne conto al beneficiario.

Il guardiano è una figura nominata dal disponente affinché vigili sull'operato del gestore. Può essere un professionista del settore o una persona di fiducia.

La natura dei suoi interventi è descritta nell'atto costitutivo: può per esempio avere la facoltà di sostituire il fiduciario, oppure avere il compito di ripartire le quote dei guadagni tra i beneficiari.

Di solito il disponente decide di essere anche il beneficiario del solo reddito derivante dal trust, lasciando poi agli altri beneficiari il capitale (e il reddito da questo generato) alla sua morte.

Riassumendo, le caratteristiche principali sono:

  • i beni del trust diventano proprietà del gestore, ma sono utilizzabili soltanto per le finalità stabilite dal trust stesso;
  • il gestore ha obblighi solo nei confronti del beneficiario;
  • il trust può essere costituito anche in via unilaterale (per esempio nel testamento);
  • i beni del trust sono separati da quelli del disponente, del beneficiario e del gestore e non possono essere fatti oggetto di rivalsa da parte dei creditori (sebbene in Italia la legislazione preveda alcuni casi particolari, per esempio in relazione ai fallimenti).

Si tratta in breve, come dicevamo in precedenza, di un istituto giuridico di origini anglosassoni la cui applicazione non è stata inserita nell'ordinamento italiano. Ciò non significa che esso sia illegale o illecito ma che, semplicemente, per la sua istituzione si deve far ricorso alla disciplina di un Paese straniero ammesso alla Convenzione dell'Aia.

Sono il disponente o il gestore a scegliere quale ordinamento giuridico estero che prevede il trust far valere nel loro caso; nell'eventualità che ciò non si verifichi, verrà applicata la normativa del Paese con cui il trust ha più connessioni (per ragioni geografiche legate alla collocazione dei beni o alla residenza del beneficiario, per esempio).

Al momento in Italia vengono riconosciuti trust di tre tipologie:

  • istituiti all'estero;
  • istituiti in Italia ma che hanno per oggetto beni situati al di fuori dei confini nazionali;
  • istituiti da cittadini stranieri e relativi a beni localizzati nel nostro Paese.

In caso un cittadino italiano pensasse di istituire un trust su beni collocati in Italia, dovrebbe prima di tutto rivolgersi a un professionista per avere dei consigli su come agire, perché l'ordinamento italiano prevede istituti simili e la possibilità di istituire un trust con queste caratteristiche pare ancora piuttosto dibattuta.

Va ribadito, per chiarezza, che tale istituto giuridico può operare soltanto nel campo della legalità, quindi non può essere utilizzato per frodi o per evasione, e il patrimonio stesso a cui viene applicato deve provenire da fonti e operazioni lecite.

Scopri cos'è il trust, a cosa serve e come si può costituire

Come si istituisce

Nel caso sia originato da un atto unilaterale, il trust può essere costituito mediante un atto pubblico o una scrittura privata, congiuntamente a una dichiarazione del disponente nella quale questi esprime esplicitamente la volontà di costituire un trust.

Qualora invece abbia per oggetto immobili o aziende, sono necessari un atto pubblico e quindi l'intervento del notaio, poiché la legge italiana prevede l'obbligo di forma scritta ad substantiam per l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e per il trasferimento di quote sociali.

Oltre all'onorario del notaio, l'operazione è soggetta a diverse spese, che possono comprendere diverse voci: dall'imposta sulle donazioni e successioni alle imposte ipotecaria e catastale (se vengono coinvolti beni immobili), all'imposta di bollo.

Aliquote e franchigie possono variare in base a diversi parametri, perciò è sempre opportuno chiedere un preventivo dopo aver illustrato nel modo più chiaro e dettagliato possibile la propria situazione e i propri intendimenti.

Alcune tipologie in breve

Questo istituto giuridico comprende diverse tipologie, che possono essere suddivise in due macrocategorie, legate a due diverse sfere di interessi:

  • interesse di tipo familiare;
  • interesse di tipo finanziario o imprenditoriale.

Nella prima categoria, il cui scopo principale è quello di tutelare il patrimonio di un individuo o una famiglia, possiamo inserire il cosiddetto trust successorio, che ha come oggetto tutte le procedure relative al passaggio generazionale dei beni da un beneficiario a un altro, per esempio.

Quello di tipo finanziario, lo dice la parola stessa, comprende beni la cui natura può essere rappresentata da azioni e quote di partecipazione, o titoli di credito o simili.

A qualunque campo venga applicato, il trust non può tutelare, naturalmente, patrimoni o beni che non esistono ancora al tempo della sua costituzione.

La durata e la cessazione

Dovendo fare riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione dell'Aia già citata, vediamo che uno dei suoi articoli prevede esplicitamente che vengano stabiliti nell'atto costitutivo sia la durata massima del trust, sia la sua scadenza.

La cessazione può intervenire però anche per altri motivi, che possono essere legati a eventi o situazioni specificati nell'atto all'inizio o all'avvenuto conseguimento dello scopo per cui è stato creato. Come abbiamo visto in precedenza, può essere sciolto anche per decisione unanime di tutti i beneficiari o per la sopravvenuta mancanza del fiduciario, qualora risulti impossibile sostituirlo.

Quando un trust giunge alla fine, per una causa o per l'altra, il patrimonio che ne faceva parte viene liquidato e i beneficiari ne ricevono quota secondo quanto stabilito dal disponente nell'atto costitutivo.

In conclusione

Abbiamo delineato molto brevemente quali sono le caratteristiche principali di questo istituto giuridico, che costituisce in realtà una materia estremamente complessa, in parte dovuta anche alla mancanza di una disciplina apposita nel nostro ordinamento.

Qualunque sia la motivazione che può spingervi a pensare di avvalervi di questo strumento, è dunque assolutamente indispensabile fare riferimento a professionisti del settore, che sappiano valutare esattamente la natura, le possibilità e le eventuali conseguenze di quanto intendete fare, per consigliarvi la giusta strada da percorrere e valutare insieme a voi quali sono i modi migliori per raggiungere i vostri obiettivi.

 

 

 

 

 

 

Quanto qui pubblicato non può in alcun modo sostituire il parere personalizzato di un Professionista, potrebbe non essere adeguatamente aggiornato nel tempo e potrebbe comunque non essere applicabile al vostro caso. Vi invitiamo a rivolgervi ad un Notaio per l’analisi della vostra posizione e, qualora non lo facciate, il sito OkNotai non si assume alcuna responsabilità.

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