Cominciamo con il delineare l’argomento del nostro articolo, che si prospetta alquanto complesso: un terreno viene detto “edificabile” quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi o piani particolareggiati del medesimo.
Si distingue quindi dal cosiddetto “terreno agricolo”, la cui destinazione è riassunta nella definizione stessa (sebbene non si tratti necessariamente di porzioni destinate alla sola agricoltura, dal momento che vi possono essere costruite anche delle abitazioni), il quale è tassato in base al reddito dominicale, che varia a seconda della classe e della qualità della coltura applicata al fondo.
Per i terreni edificabili o “suscettibili di utilizzazione edificatoria”, invece, i calcoli per le imposte si fanno sulla base del reddito effettivamente generato. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta.
La caratteristica fondamentale che differenzia un terreno agricolo da uno edificabile è il cosiddetto indice di fabbricabilità, o anche I.F., che nel primo caso ha valori decisamente più bassi rispetto al secondo: infatti i lotti agricoli hanno un I.F. che parte da 0,05 metri cubi per metro quadrato di superficie, mentre i terreni edificabili godono di un indice che parte da 0,8.
Per fare un esempio che renda queste cifre più comprensibili possiamo dire che, a partire dal già citato parametro di 0,05, su un lotto agricolo con una superficie di 10.000 metri quadrati si potrà realizzare un'abitazione di 500 metri cubi, che equivale, a spanne, a circa 150-170 metri quadrati calpestabili.
Se si prendono in considerazione le imposte dirette, i terreni edificabili o “suscettibili di utilizzazione edificatoria” vengono tassati relativamente alla proprietà (D. Lgs. 504/1992, artt. 2 e 5), ai tributi locali e, in caso di trasferimento, all’imposta Irpef sull’eventuale plusvalenza generata (DPR 917/1986; TUIR, art. 67; per questo caso specifico potete consultare anche l'articolo dedicato a La plusvalenza immobiliare).
Quando invece si parla di imposte indirette, esistono diverse casistiche, anche piuttosto complesse.
Per ciò che riguarda l’Iva possiamo elencare quanto segue:
Per ciò che attiene all’imposta di registro, invece, leggiamo che:
La complessità dell’argomento trattato e della “classificazione” dei terreni edificabili o meno è in larga parte dovuta all’interpretazione legale, ma è anche collegata all’enorme varietà di casistiche che si viene a delineare quando si tratta di terreni, del loro uso e della loro destinazione. Senza dimenticare la possibile esistenza di vincoli paesaggistici.
Sussistono infatti numerosi casi particolari (terreni con vincolo di inedificabilità, terreni con potenzialità edificatoria già sfruttata, terreni agricoli “potenziati” a fini edificatori…) e stabilire cosa e come sia possibile costruire su un dato terreno ha ricadute dirette sul valore dello stesso e, perciò, anche sul regime fiscale a cui il medesimo viene sottoposto.
Per tutte queste ragioni è sempre consigliabile sottoporre la propria situazione all’attenzione di un professionista prima di iniziare lavori o prendere decisioni. Se volete approfondire l’argomento potete anche fare riferimento al sito del CNN (Consiglio Nazionale del Notariato), e in particolare al documento dedicato proprio ai terreni.