La legge 2 dicembre 2017, n. 219 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018 ed entrata in vigore a partire dal 31 gennaio 2018 – ha introdotto il cosiddetto “testamento biologico”. Vediamo di cosa si tratta e quale procedura seguire per rendere nota la propria volontà in relazione ai trattamenti medici.

Il testamento biologico: cosa tutela?

Sebbene sia comunemente chiamato in questo modo, il termine più appropriato è quello di “DAT”.

Tale sigla individua le Disposizioni Anticipate di Trattamento e, facendo riferimento alla Costituzione e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, la legge che le ha introdotte tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona.

In che modo? Garantendo e ribadendo che nessun trattamento sanitario può avere inizio o proseguire in mancanza del consenso libero e informato del cittadino interessato, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Proprio questo è lo scopo delle DAT: la persona che teme o vuole mettere in conto una possibile futura incapacità di autodeterminarsi può esprimere oggi le sue volontà in merito all'accettazione o al rifiuto di determinati eventi sanitari come:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche generali;
  • trattamenti sanitari specifici.

Per esempio è possibile stabilire nel testamento biologico ciò che si vuole o non si vuole fare in caso diventi necessario essere sottoposti a nutrizione e idratazione artificiale o a sedazione profonda.

È importante sottolineare che, contrariamente a quanto accadeva prima del 2018, la legislazione ha stabilito che anche la nutrizione e l'idratazione artificiale appartengono alla categoria dei trattamenti sanitari, perciò anch'esse ricadono nell'ambito della scelta del paziente.

Si tratta, come è facile comprendere, di argomenti delicatissimi che vanno a toccare la sfera dell'autodeterminazione e del diritto delle persone alla salute e alla dignità.

Impossibile dimenticare il grande clamore mediatico sorto intorno a casi esemplari, come quelli di Eliana Englaro e di Piergiorgio Welby, per citare forse i più conosciuti.

È perciò consigliabile cogliere la possibilità offerta dalla legge per quanto riguarda il testamento biologico. Vediamo dunque chi può predisporre le DAT e quale procedura bisogna seguire.

Il testamento biologico: chi, come e dove

Tutti possono redarre le loro DAT, a patto che vengano soddisfatti due requisiti fondamentali:

  • maggiore età;
  • capacità di intendere e di volere.

Poiché fa esplicito riferimento al consenso informato, la legge richiede una consultazione preventiva con il medico curante: egli potrà rispondere a ogni domanda e risolvere ogni dubbio, in modo che la scelta del paziente sia fatta in maniera consapevole e, a riprova dell'avvenuto colloquio, rilascerà un'apposita attestazione.

È anche possibile chiedere l'assistenza del proprio medico di fiducia per la compilazione vera e propria del testamento biologico. La normativa non ha previsto moduli specifici, ma diversi Comuni si sono attrezzati in tal senso.

Qualora il paziente sia impossibilitato a scrivere e firmare, le DAT possono essere espresse anche tramite videoregistrazione o con altri strumenti che consentano alla persona di comunicare in maniera chiara le proprie volontà in ambito sanitario.

Si possono seguire diverse strade per la compilazione e la consegna del proprio testamento biologico:

  • atto pubblico notarile;
  • scrittura privata autenticata dal notaio;
  • scrittura privata semplice consegnata personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie competenti che abbiano attivato la raccolta.

Le DAT non sono sottoposte ad alcuna tassa o imposta, né ad alcun tributo. Se fatte presso uno studio notarile bisognerà chiaramente mettere in conto l'onorario del professionista.

Un altro aspetto fondamentale del testamento biologico è che esso può essere revocato in qualunque momento; è anche possibile modificare soltanto una parte delle disposizioni.

Per farlo si può utilizzare la strada già percorsa nel caso della prima redazione oppure, in situazioni di emergenza (urgenza o impossibilità), si può ricorrere a una dichiarazione verbale o a una videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.

Tutte le DAT consegnate ai notai, alle strutture sanitarie, ai Comuni e agli Uffici consolari italiani all'estero (che possono riceverle nell'esercizio delle funzioni notarili) vengono inserite nella Banca dati nazionale delle DAT, istituita presso il Ministero della Salute e attivata il primo febbraio 2020.

A questo registro nazionale possono accedere sia il medico che ha in cura il paziente, sia colui che ha disposto le DAT – naturalmente –, sia l'eventuale fiduciario (torneremo più avanti su questo particolare).

Ogni cosiddetto testamento biologico redatto prima dell'entrata in vigore della legge è ritenuto valido se risponde ai requisiti dettati dalla normativa; tutti i documenti di questo genere consegnati prima del primo febbraio 2020 sono stati trasmessi alla Banca dati entro il 31 luglio 2020.

testamento biologico

La nomina del fiduciario

La legge prevede la possibilità di nominare una persona di fiducia (che deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere) che sarà chiamata a sostituire il disponente nei rapporti con il personale medico e nelle decisioni qualora egli divenga incapace di farlo.

Il fiduciario è dunque tenuto a interagire con il personale sanitario per far rispettare le volontà del disponente e a prendere decisioni al posto suo in caso questi sia impossibilitato.

Fiduciario e medico possono disattendere le DAT solo in casi ben precisi:

  • le DAT appaiono palesemente incongrue;
  • le DAT non corrispondano allo stato clinico del paziente;
  • sussistano ora terapie non disponibili al tempo della redazione delle DAT che possano offrire concretamente un miglioramento delle condizioni di vita.

In caso di conflitto fra personale medico e fiduciario, la decisione spetta al Giudice tutelare, cui possono ricorrere i legali rappresentanti del paziente, i medici o il direttore della struttura sanitaria interessata.

Sarà sempre il Giudice tutelare a nominare, in caso di necessità, un amministratore di sostegno, qualora non sia stato nominato un fiduciario o questi sia deceduto o abbia rinunciato oppure non sia in grado di assolvere al suo compito. Ciò non inficia in alcun modo il valore del testamento biologico depositato.

Il disponente può revocare il fiduciario in qualunque momento e senza l'obbligo di fornire alcuna motivazione, ma non può nominarlo in mancanza del suo consenso. Il fiduciario può scegliere se accettare o meno; può anche rinunciare in un secondo tempo, dando al disponente comunicazione scritta.

Nel caso la persona accetti il delicato ruolo che le viene proposto riceverà una copia del testamento biologico redatto dal disponente.

Perché rivolgersi a un notaio

Come abbiamo visto la stesura e la consegna delle DAT non comportano obbligatoriamente la stipula di un atto notarile.

Ci sono tuttavia indubbi vantaggi nel rivolgersi a un professionista, perché egli è in grado di – e anzi è chiamato a – accertarsi della correttezza della procedura seguita e garantire che il testamento biologico risponde a tutti i requisiti richiesti dalla legge, ovvero che:

  • il disponente abbia ottemperato all'imperativo del consenso informato, tramite un approfondito colloquio con il suo medico di fiducia;
  • il contenuto del testamento biologico sia completamente e realmente conforme alla volontà del disponente;
  • il disponente sia nel pieno possesso delle sue facoltà di intendere e di volere nel momento della stesura;
  • la data apposta al documento sia corretta e veridica.

L'intervento del notaio conferisce inoltre pubblica fede all'atto, senza contare che questa opzione, contrariamente alla scrittura privata consegnata al proprio Comune di residenza, consente anche al disponente di designare un amministratore di sostegno qualora egli perda la possibilità di parlare e decidere per sé.

Come è facile intuire, la scelta di rivolgersi a un notaio presenta dunque parecchi lati positivi. Non possiamo quindi che consigliarvi di richiedere un preventivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto qui pubblicato non può in alcun modo sostituire il parere personalizzato di un Professionista, potrebbe non essere adeguatamente aggiornato nel tempo e potrebbe comunque non essere applicabile al vostro caso. Vi invitiamo a rivolgervi ad un Notaio per l’analisi della vostra posizione e, qualora non lo facciate, il sito OkNotai non si assume alcuna responsabilità.

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