Accettazione tacita eredità: una delle possibilità che si aprono una volta aperta la successione.
Vediamo di cosa si tratta, se e quando scatta, cosa comporta e quali sono i costi di tale procedura.
Gli eredi possono scegliere di agire in diversi modi quando sono chiamati all'eredità: possono rinunciarvi, possono accettarla in maniera esplicita e formale, oppure possono accettarla in modo tacito.
In pratica la cosiddetta “accettazione tacita eredità” è riservata a coloro che sono legittimamente in diritto di aspirare all'eredità, secondo quanto stabilisce la legge o un testamento valido.
Essa consiste in un cosiddetto comportamento concludente.
Come recita l’articolo 476 del Codice Civile italiano, infatti, “l’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Si tratta, in parole povere, di un atto che, da solo, testimonia e prova la sua volontà di accettare la quota (e che, in questo caso, solo un erede può compiere).
Attenzione, non stiamo parlando di azioni come la denuncia di successione o il pagamento della relativa imposta – che sono semplici adempimenti fiscali che anzi vanno portati a termine in un determinato lasso di tempo.
La Cassazione ha stabilito che nemmeno la vendita di beni di limitato valore al fine di pagare le spese funebri rientra fra i comportamenti concludenti.
E allora, quali sono le azioni che rappresentano tacita accettazione dell'eredità?
Ecco alcune delle azioni sulle quali potremmo affiggere un cartello con la scritta “accettazione tacita eredità”:
Questi sono gli esempi più comuni ma non esauriscono certamente la casistica.
Sono accomunati da una caratteristica di fondo che li rende rilevanti ai fine dell'accettazione: sono tutti comportamenti che manifestano l'intenzione del chiamato di comportarsi come un erede e dunque manifestano la sua volontà di assumere tale ruolo.
Ebbene no, la legge prevede alcune eccezioni in merito alla “accettazione tacita eredità”, e precisamente in occasione del coinvolgimento di:
Per questi soggetti il legislatore ha infatti previsto una tutela, che si esplica nell'accettazione con beneficio di inventario obbligatoria.
Tale inventario deve essere completato entro tre mesi dalla morte del de cuius per atto pubblico notarile.
A patto di non compiere nessuna delle azioni che possono essere identificate con i comportamenti concludenti di cui abbiamo parlato poco fa, i chiamati hanno un lungo lasso di tempo a loro disposizione per prendere una decisione.
La legge infatti concede loro ben dieci anni a partire dal momento in cui viene aperta la successione.
Questo a meno che gli altri eredi non richiedano l'intervento dell'autorità giudiziaria competente, al fine di stabilire un altro termine entro il quale i chiamati debbano decidere se accettare o meno l'eredità.
Nel caso in cui un erede voglia, per esempio, vendere un immobile che ha ereditato ma non ha provveduto a compiere un atto formale di accettazione dell'eredità, si dovrà procedere alla trascrizione.
Il notaio sarà dunque chiamato a esplicitare nell'atto che la volontà di vendere l’immobile equivale all’accettazione, che dovrà essere trascritta nei registri immobiliari prima della vendita.
In questo senso si può parlare di accettazione tacita eredità obbligatoria.
In questo modo tutti i passaggi dell'immobile (dal defunto all'erede all'acquirente) vengono messi nero su bianco.
Perché tale procedura è necessaria? Per tutelare chi acquista il bene ed evitare così che esso possa essergli sottratto in seguito a dispute.
Per procedere in tal senso l'erede dovrà consegnare al notaio:
I costi comprendono:
Per gli immobili venduti nella stessa Conservatoria la trascrizione tacita viene pagata una sola volta.
Tali spese sono naturalmente a carico del venditore perché è lui a dover garantire la regolarizzazione del bene che sta cedendo.
Anzi, in caso questi si rifiutasse, l'acquirente potrebbe invocare l'inadempimento e mandare a monte la compravendita, pretendendo la restituzione della caparra.
accettazione tacita obbligatoria