L’APE, o Attestato di Prestazione Energetica, è il documento in cui un Certificatore Abilitato, dopo un sopralluogo obbligatorio, attesta le caratteristiche energetiche di un immobile inserendolo in una scala composta da 10 lettere (da A4 a G) o classi energetiche; tale attestato vale di norma 10 anni, a patto che vengano effettuati i controlli regolari delle caldaie imposti dalla normativa vigente, e la sua obbligatorietà per la compravendita è stata introdotta nel 2009 (dal 2010 è necessario pure per la locazione e dal 2012 gli indici di prestazione energetica risultati dal sopralluogo devono essere indicati anche negli annunci immobiliari).
Il professionista che viene incaricato di questa operazione deve possedere competenze specifiche ed essere certificato: di solito sono le Regioni gli Enti preposti alla formazione, alla supervisione e all’accreditamento di tali figure professionali, tramite apposite leggi locali o applicando quella nazionale (D. Lgs. 192/05). È importante che tutto venga svolto secondo la normativa, anche perché il Certificatore è soggetto a precise responsabilità civili e penali.
Una volta stabilito di cosa si tratta e chi bisogna contattare per ottenerlo, vediamo in quali casi è obbligatorio far redigere un APE:
Naturalmente, in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione di parti che hanno una diretta influenza sul rendimento energetico (sostituzione caldaia, infissi, ecc.) occorre aggiornate l’APE.
Una volta stabilita la necessità di far redigere questo attestato, bisogna rivolgersi, come abbiamo detto, a un professionista certificato che, in seguito al sopralluogo (che, ribadiamo, è obbligatorio per legge), analizzerà le caratteristiche dell’immobile (esposizione, strutture murarie, impianti di riscaldamento, condizionamento e per l’acqua calda, eventuali sistemi di produzione dell’energia tramite fonti rinnovabili, ecc.) e, con appositi software, sarà in grado di stilare e rilasciare l’APE e di consegnarne una copia alla Regione di competenza. Grazie alle nuove tecnologie il tecnico può firmare l’attestato anche tramite la firma digitale, che ha completa validità legale e può sostituire la copia cartacea.
Ricordiamo inoltre che, qualora l’immobile in questione sia stato dotato di un ACE (Attestazione di Certificazione Energetica) prima del 6 giugno 2013, tale documento non necessita di essere sostituito dall’APE.
Per amore di completezza vediamo infine la differenza tra APE e AQE, che può generare confusione. Tale Attestato di Qualificazione Energetica è dunque un documento che sintetizza le caratteristiche energetiche di un immobile, ma di solito viene firmato dal direttore dei lavori nella fase finale della costruzione e viene consegnato al Comune di competenza (non alla Regione). Oltre a non essere quindi redatto da un soggetto estraneo alle fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio, l’AQE non gli assegna una classe energetica. Esso quindi non può sostituire l’APE in nessuno dei casi sopra elencati.
Per approfondimenti potete come sempre consultare il sito del Consiglio Nazionale del Notariato.