Il Codice Civile italiano disciplina anche il cosiddetto “diritto di superficie”, che è un diritto reale di godimento.
In questo breve articolo cercheremo di capire di cosa si tratta, come funziona e quali obblighi o procedure comporta o richiede.
In poche parole, il diritto di superficie – ereditato dal diritto romano – consente a una persona di edificare una costruzione su (o al di sotto di) un terreno che appartiene a un'altra.
Oppure consiste nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente, acquistata separatamente dalla proprietà del suolo cui accede.
È una materia regolamentata dagli articoli 952-956 del Codice Civile italiano: in pratica il proprietario del terreno mantiene tutti i diritti relativi al suolo, mentre il secondo soggetto diventa titolare di un diritto reale di godimento.
L’articolo 952 del Codice Civile afferma quanto segue:
“Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo”.
Il diritto a costruire e mantenere la proprietà costituisce il vero e proprio diritto di superficie (jus ad aedificandum).
Esso si istituisce tramite un contratto che deve assumere la forma di atto pubblico o scrittura privata ed è soggetto a trascrizione. Può inoltre essere acquistato per disposizione mortis causa, per testamento.
Esso può avere come oggetto sia il mero suolo nudo sia una costruzione eretta su tale superficie (e in questo caso si parla di sopraelevazione).
La costruzione deve rispondere però a precisi requisiti:
È il proprietario del fondo a essere legittimato, secondo il Codice Civile, a costituire il diritto di superficie. Tuttavia, se il terreno appartiene a più persone – ovvero è proprietà di diversi soggetti – è necessario ottenere il consenso di tutti i comproprietari.
Ma non solo: istituire tale diritto è facoltà anche del superficiario titolare della proprietà superficiaria, dell'usufruttuario e dell’enfiteuta.
La proprietà superficiaria, quindi, non è altro che la proprietà dei beni presenti su un terreno e della superficie dello stesso terreno.
Come accade normalmente quando si stipula un contratto, anche nel caso del diritto di superficie abbiamo due parti che si impegnano reciprocamente, assumendo degli obblighi e ottenendo quindi dei diritti.
Vediamo dunque brevemente cosa devono e non devono fare le parti in causa.
Partiamo dal proprietario del suolo, il quale:
Il superficiario ha invece i seguenti obblighi e diritti:
Il diritto di superficie può avere durata illimitata o limitata, a seconda di quanto le parti concordano tra loro e inseriscono quindi nel contratto.
Se si tratta di un accordo a tempo determinato “allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione” (articolo 953 del Codice Civile).
Ma il diritto può essere estinto anche per altre cause, come per esempio:
È importante sottolineare che il secondo caso prevede la distruzione anche del terreno perché, in caso di perimento della sola costruzione, il diritto di superficie non decade e il superficiario – almeno in linea teorica – può ricostruire.
Nel caso una frana spazzi via tutto purtroppo, evidentemente tutti i diritti reali vengono estinti.
La prescrizione interviene in caso di non uso protratto per vent'anni.
Poiché il proprietario del fondo ha la facoltà di trasferire il diritto di superficie sia per quanto riguarda il suolo sia per quanto riguarda il sottosuolo, un esempio concreto potrebbe riguardare il caso in cui la superficie viene “data” a un'azienda che vi costruisce i suoi uffici, mentre il sottosuolo viene “affidato” a una ditta che vi realizza un garage sotterraneo.
Un altro caso assimilabile al diritto di superficie, questa volta a tempo determinato, è quello che riguarda le cappelle cimiteriali di famiglia, costruite sul suolo del demanio. La durata prevista è di 99 anni, ma la concessione è rinnovabile.