La scrittura privata è in pratica un documento in cui le parti stabiliscono congiuntamente un determinato rapporto, con gli obblighi e i diritti ad esso conseguenti, completata con data e firma degli interessati.
Vedremo che esistono fondamentalmente due tipologie, ovvero quella semplice e quella autenticata, e cercheremo di capire in quali casi viene richiesto un tipo piuttosto che l'altro e quale valore legale il legislatore assegni loro.
Abbiamo detto che si tratta della sottoscrizione di un accordo tra le parti, ora vediamo in quali casi è più diffuso il suo utilizzo.
La scrittura privata può essere usata davvero in molte situazioni, ma è più comune farvi ricorso fondamentalmente in due casi, ovvero il pagamento di un debito e la compravendita di un immobile.
Per esempio debitore e creditore possono formalizzare un accordo nel quale il primo riconosce il proprio debito nei confronti del secondo e si impegna a ripagarlo, secondo tempistiche e modalità stabilite.
Ricorrendo alla stipula di una scrittura privata il creditore può chiedere l'intervento del giudice utilizzandola come prova, qualora il debitore si dimostri insolvente.
Quando invece si decide di acquistare un immobile, che si tratti di un appartamento, una casa o un terreno, è pratica comune ricorrere al cosiddetto preliminare di vendita, ovvero un accordo vincolante per entrambe le parti.
Esso esplicita l'impegno a vendere, per una parte, e ad acquistare, per l'altra, individua l'immobile in questione e contiene tutte le indicazioni relative a tempistiche e modalità, nonché le clausole di risoluzione.
Non è necessario ricorrere a un notaio per la redazione del documento, ma certo è consigliabile il suo intervento per far trascrivere la scrittura privata nei pubblici registri, in modo che sia opponibile a terzi.
Quindi quali sono i requisiti e gli elementi fondamentali che il legislatore ha definito? Essi sono:
Naturalmente una scrittura privata – lo esprime anche il termine stesso, se vogliamo – non ha alcun valore se non è in forma scritta.
L'apposizione delle firme delle parti non solo conferma i prime tre requisiti del nostro elenco, ma stabilisce la paternità del documento e la sua validità.
Nella prima parte di questo breve articolo abbiamo accennato all'esistenza di due tipi di scrittura privata, ovvero:
Per la redazione della prima non è necessario l'intervento di un pubblico ufficiale, perciò le parti in causa si occupano in prima persona della redazione e della sottoscrizione.
Il documento deve essere datato (ma solo la registrazione rende la data certa agli occhi della legge, naturalmente) e può essere tempestivamente disconosciuto. In questo caso l'onore della prova dell'autenticità va a ricadere sulla parte che intende avvalersene a proprio beneficio (pensiamo al caso di un debito, per esempio).
Il legislatore ha disposto l'obbligo di registrazione per i seguenti atti:
Anche al di fuori di queste tipologie le parti possono procedere alla registrazione, la cui procedura è piuttosto semplice.
Sarà infatti sufficiente compilare e inoltrare all'Agenzia delle Entrate la richiesta (modello 69), corredata da originale o copia della scrittura (l'iter può variare), documento di identità delle parti coinvolte e marche da bollo telematiche.
La scrittura privata autenticata viene invece redatta e sottoscritta alla presenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale, che ha il dovere di identificare in modo inequivocabile le parti, in modo che in seguito non possano nascere controversie circa l'autenticità delle firme.
In questo caso è dunque impossibile disconoscere la propria firma e l'unica via per contestare l'autenticità del documento è presentare una querela per falso.
Dunque una scrittura privata autenticata, verificata o riconosciuta costituisce piena prova anche in ambito giudiziale della paternità del documento, degli intenti in esso contenuti e dell'accordo tra le parti.