Come abbiamo visto in un altro articolo, l'ordinamento giuridico italiano prevede società di persone e società di capitali.

La Società in accomandita semplice appartiene naturalmente al primo gruppo e si distingue dalle altre soprattutto per l'esistenza di due categorie di soci, quelli accomandatari e quelli accomandanti.

In questo breve scritto vedremo dunque quali caratteri specifici essa possiede e quale procedura bisogna seguire per istituirne una.

Le caratteristiche di una Società in accomandita semplice

La sigla con la quale viene identificata è sas e, come abbiamo specificato in apertura dell'articolo, appartiene alla macrocategoria delle società di persone.

Deve essere composta da almeno due soci e può avere come obiettivo attività sia commerciali sia non commerciali.

La sua caratteristica principale, come abbiamo anticipato, è quella di prevedere due diverse categorie di soci, quelli accomandatari e quelli accomandanti.

soci accomandatari si occupano in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione della società e ne rispondono solidalmente e illimitatamente.

I soci accomandanti, invece, ottengono ricavi proporzionali alle quote versate e sempre in questa misura sono responsabili per i debiti della società. Essi, però, non possono né amministrare né concludere affari.

Hanno tuttavia il diritto di ricevere una comunicazione annuale del bilancio della società e di consultarne i libri sociali e gli altri documenti.

Essi possono inoltre prestare la propria opera seguendo le direttive degli amministratori e, qualora l'atto costitutivo della Società in accomandita semplice lo consenta, possono offrire pareri e/o fornire autorizzazioni per determinate operazioni.

Inoltre, a meno che l'atto costitutivo non stabilisca diversamente, è necessaria l'approvazione di tanti soci accomandanti quanti ne richiede la maggioranza del capitale sottoscritto per la nomina e la revoca degli amministratori (oltre al consenso degli accomandatari).

Nel caso di una Società in accomandita semplice, infine, la quota di partecipazione del socio accomandante è cedibile e trasmissibile per causa di morte.

Abbiamo detto che il socio accomandante non ha facoltà di intervenire nell'amministrazione e nella gestione della società.

In caso egli contravvenga a tale divieto, svolgendo di fatto operazioni in tali ambiti, si troverà a rispondere in maniera illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Questa sua condotta, inoltre, lo espone alla possibilità di essere escluso dalla compagine societaria.

Costituzione di una Società in accomandita semplice

Per fondare una Società in accomandita semplice, o sas, è necessario l'intervento del notaio, che deve redigere l'atto costituivo. Esso deve contenere tutte le informazioni seguenti:

  • dati identificativi di tutti i soci accomandatari e accomandanti;
  • oggetto sociale;
  • ragione sociale;
  • prestazioni di ogni socio;
  • modalità di suddivisione degli utili;
  • incarico di rappresentanze di amministrazione;
  • sede principale ed eventuali sedi secondarie.

La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e la sigla che la definisce come Società in accomandita semplice, ovvero sas.

Il capitale sociale è suddiviso in quote e ogni socio ne possiede una direttamente proporzionale ai conferimenti apportati.

Gli utili verranno suddivisi sempre in proporzione alle quote di partecipazione, naturalmente.

L'atto costitutivo della società va depositato nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla redazione, insieme alle sottoscrizioni autenticate dei soci.

società in accomandita semplice

 

Per concludere

La Società in accomandita semplice può essere gestita sia in regime di contabilità semplificata sia in contabilità ordinaria.

Inoltre, a partire dal secondo anno di attività si deve sostenere il costo relativo al diritto camerale, il compenso del commercialista, i contributi previdenziali per ciascun socio amministratore, l’INAIL e la PEC.

In breve possiamo riassumere qui di seguito i lati positivi e quelli negativi di una tale tipologia di società.

vantaggi sono i seguenti:

  • nessun capitale minimo per la costituzione;
  • tassazione ridotta;
  • possibilità di offrire ai soci responsabilità e mansioni differenti;
  • nessun obbligo di depositare il bilancio nel Registro delle Imprese.

Gli svantaggi comprendono invece:

  • costituzione tramite l’intervento di un notaio;
  • le quote di utili di competenza dei soci sono soggette a imposte proporzionali;
  • in caso di fallimento o liquidazione persiste la responsabilità illimitata per i soci accomandatari;
  • per la cessione di quote occorre ridefinire i patti sociali.

Ricordiamo anche che i creditori sociali che non sono stati soddisfatti durante la liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti dei soci accomandanti, sempre limitatamente alla loro quota di liquidazione.

Un altro difetto è che in caso di utili elevati la tassazione diventa piuttosto onerosa, perciò è una tipologia di società adatta in pratica solo a coloro che non prevedono di (o non ambiscono a) ottenere fatturati consistenti.

Quanto qui pubblicato non può in alcun modo sostituire il parere personalizzato di un Professionista, potrebbe non essere adeguatamente aggiornato nel tempo e potrebbe comunque non essere applicabile al vostro caso. Vi invitiamo a rivolgervi ad un Notaio per l’analisi della vostra posizione e, qualora non lo facciate, il sito OkNotai non si assume alcuna responsabilità.

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