L'ordinamento giuridico italiano prevede diverse tipologie di società di persone, ognuna con determinate caratteristiche.

In questo articolo cercheremo di esaminare le loro peculiarità, la loro struttura e i tratti che le rendono più o meno vantaggiose per determinati scopi.

Società di persone: cosa sono?

Innanzitutto vediamo di capire di cosa stiamo parlando: le società di persone sono imprese prive di personalità giuridica e con una autonomia patrimoniale imperfetta, tanto che i soci sono (quasi sempre) investiti di una responsabilità illimitata e solidale.

Ciò significa che ogni socio risponde delle obbligazioni e dei debiti della società con il suo intero patrimonio (responsabilità illimitata) e che ogni creditore ha la facoltà di rivolgersi a uno qualsiasi dei soci per esigere l'adempimento di un'intera obbligazione (responsabilità solidale).

Queste particolari caratteristiche – è evidente – richiedono tra i soci un notevole rapporto di fiducia, visto che, di solito, il fallimento della società comporta anche il fallimento personale del socio e sono quindi tutti vicendevolmente responsabili.

Detto questo, esistono in Italia tre tipi di società di persone. Vediamole più nel dettaglio.

Le tipologie

La casistica prevista dal nostro ordinamento giuridico prevede, come abbiamo appena detto, tre diversi tipi di società di persone, che sono:

  • società semplice (ss);
  • società in nome collettivo (snc);
  • società in accomandita semplice (sas):

La società semplice o ss è la forma più basilare di società di persone; essa può essere istituita soltanto per lo svolgimento di un'attività economica non commerciale.

La sua costituzione non richiede particolari formalità, ma è richiesta la forma scritta a seconda dei beni conferiti da ciascuno dei soci; non è obbligatoria la registrazione nel Registro delle imprese.

La società semplice non è soggetta a fallimento, né deve prevedere un'assemblea dei soci; non deve presentare un bilancio ma solo un rendiconto annuale e per ogni modifica all'atto costitutivo o ai patti della società è necessario il consenso di tutti i soci, a meno che l'atto costitutivo stesso non preveda diversamente.

Amministrazione e rappresentanza spettano di solito a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, ma i soci possono scegliere, in sede di costituzione della società, una diversa organizzazione.

Essi possono infatti optare per un sistema di amministrazione congiunta sia per l’attività ordinaria sia per quella straordinaria, oppure disgiunta per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria.

È loro facoltà, inoltre, riservare l’amministrazione soltanto ad alcuni dei soci.

Ogni anno la società semplice deve procedere a stilare una dichiarazione dei redditi, redditi che vengono suddivisi tra i soci in maniera proporzionale alle loro quote.

La società può essere sciolta per diversi motivi, tra i quali figurano per esempio:

  • decorso del termine di durata;
  • conseguimento dell'oggetto sociale;
  • impossibilità di raggiungere l'obiettivo che costituisce l'oggetto sociale;
  • volontà unanime dei soci.

Nel caso in cui non ci siano debiti sociali e i soci decidano di spartirsi il patrimonio residuo in misura conforme alle loro quote, non si ha bisogno di nominare un liquidatore e si può procedere direttamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La società in nome collettivo o snc è forse la forma di società di persone più utilizzata nel campo commerciale.

La sua costituzione deve avvenire tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio. Anche in questo caso non è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle imprese ma, in caso ciò non avvenga, la disciplina che ne regolamenta i rapporti sarà quella della società semplice (snc irregolare).

La ragione sociale della società in nome collettivo deve comprendere il nome di almeno uno dei soci e riportare la sigla snc. Non è previsto un capitale minimo.

Contrariamente alla ss, la snc è soggetta al fallimento, che comporta il fallimento di tutti i soci ma, come per la società semplice, i soci possono scegliere diverse forme per l'amministrazione e la rappresentanza (congiunta, disgiunta, mista...).

Tuttavia, eventuali limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano nel Registro delle Imprese.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, ogni anno la snc dovrà corrispondere la tassa CCIAA (acronimo di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); tutti i soci lavoratori dovranno inoltre essere iscritti all'Inps e pagare i contributi fissi.

Infine, gli utili saranno tassati comunque, che siano distribuiti tra i soci o reinvestiti nella società.

Per quanto riguarda invece lo scioglimento della società in nome collettivo, valgono le stesse linee guida che abbiamo evidenziato nel caso della ss.

società di persone

L'ultima tipologia di società di persone del nostro elenco è la società in accomandita semplice o sas. Essa si distingue dalle altre per alcune caratteristiche peculiari.

Innanzitutto, la sas prevede due “classi” di soci, se così vogliamo chiamarle:

  • soci accomandatari;
  • soci accomandanti.

I soci accomandatari sono coloro ai quali sono demandate e riservate l'amministrazione e la gestione della società. Su di loro grava dunque la responsabilità illimitata e solidale per quanto riguarda le obbligazioni della società.

I soci accomandanti, al contrario, pur avendo il diritto di controllare annualmente il bilancio della società, i libri contabili e la documentazione, non possono concludere affari in nome della società stessa, né partecipare alla sua amministrazione.

Essi, generalmente, rispondono per le obbligazioni sociali solo nei limiti della quota da loro conferita (anche se in merito esistono alcune eccezioni previste dalle normative).

Nella ragione sociale della sas, oltre alla sigla che la identifica come tale, deve comparire il nome di almeno uno dei soci accomandatari.

Qualora un socio accomandante voglia inserire il suo nome nella ragione sociale, egli sarà tenuto a rispondere per le obbligazioni sociali di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente come i soci accomandatari.

Anche la sas viene costituita mediante un atto pubblico di fronte a un notaio. All'atto della costituzione i soci devono apportare alla società i cosiddetti conferimenti, che possono consistere in somme di denaro, beni mobili e/o immobili, prestazioni.

In caso un socio opti per un conferimento in denaro, la cifra dovrà essere versata in un conto corrente apposito, creato per la società presso un ente bancario che opera nel territorio italiano.

Amministrazione e rappresentanza sono demandate, come già detto poco fa, ai soci accomandatari. Gli accomandanti non possono agire in nome della società a meno che non siano oggetto di una procura speciale conferita loro per il singolo negozio.

Un socio accomandante che viola tale principio può essere escluso dalla società (e assume inoltre la responsabilità illimitata e solidale degli accomandatari verso i terzi).

Le quote dei soci accomandanti deceduti possono essere lasciate in eredità; possono anche essere cedute con voto di maggioranza, se l'atto costitutivo non dispone diversamente.

Oltre alle casistiche elencate in precedenza, una società ad accomandita semplice può essere sciolta in caso manchino soci accomandatari o accomandanti.

In questo caso la legge concede sei mesi di tempo alla società per ristabilire le proprie file.

In caso di liquidazione, questa particolare tipologia di società di persone conserva per i soci accomandanti la responsabilità limitata in merito alle obbligazioni sociali.

Ciò significa che gli eventuali creditori insoddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti solo limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.

Per quanto riguarda poi la tassazione, la sas è tenuta al conferimento della tassa CCIAA e al pagamento sugli utili ricavati.

Perché scegliere di costituire una società di persone?

Diciamo che le società di persone sono indicate nei casi in cui si sceglie di intraprendere un'attività di impresa con basso rischio imprenditoriale, di dimensioni ridotte, e si prevede di non contrarre debiti significativi.

Questo perché presentano alcuni vantaggi anche fiscali, ma d'altro canto comportano – naturalmente – alcuni rischi.

I vantaggi delle società di persone possono essere individuati nei seguenti aspetti:

  • limitata complessità nella gestione;
  • non esiste l'obbligo di pubblicare il bilancio;
  • se si rispettano determinati requisiti, le perdite fiscali della società possono essere dedotte dal reddito dei soci;
  • se si rispettano determinati requisiti, è possibile accedere a una contabilità semplificata.

Gli svantaggi maggiori che comporta l'istituzione di una società di persone sono fondamentalmente due:

  • i soci pagano le tasse sul reddito della società anche nei casi in cui esso non viene percepito;
  • sui soci grava la responsabilità illimitata e solidale (soci accomandanti esclusi).

Prima di lanciarsi in un'attività di impresa, una qualsiasi, è naturalmente consigliabile esaminare con cura e attenzione tutti gli aspetti che essa presenta, al fine di scegliere in modo assennato come procedere.

Anche farsi consigliare da figure esperte, come può essere un notaio di fiducia, è un'opzione raccomandabile.

 

 

 

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