Snc, o più correttamente S.n.c., è l'acronimo che individua la cosiddetta società in nome collettivo. Andiamo dunque a scoprire di cosa si tratta e come funziona.
La snc è una società di persone, che trova disciplina negli articoli 2291-2312 del Codice Civile del nostro Paese, ed è una delle tipologie di società che l'ordinamento giuridico italiano riconosce per l'esercizio dell'attività di impresa in forma societaria.
I soci della snc rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Cosa sono le obbligazioni sociali? Esse rappresentano i debiti di tipo pecuniario contratti in nome della società, ovvero rappresentano le somme di denaro di cui essa è debitrice.
Di solito la snc è una società di dimensioni medio-piccole, ma è normalmente tenuta all'iscrizione nel Registro delle Imprese (vedremo quali sono le eccezioni) e alla compilazione delle scritture contabili, che non sono altro che le registrazioni dei movimenti economici e/o finanziari che tengono traccia dell'andamento della gestione di un'azienda.
La ragione sociale deve comprendere il nome di almeno uno dei soci e, naturalmente, l'indicazione del rapporto sociale (cioè S.n.c.).
Questa tipologia di società può essere sottoposta alla procedura di fallimento.
Ne esistono due tipi:
Esse si distinguono molto semplicemente dal fatto di essere (snc regolare) o meno (snc irregolare) iscritte al Registro delle Imprese. Tuttavia, qualora l'atto costitutivo non venga registrato, i rapporti fra la società e i terzi non saranno disciplinati dalle norme previste per la snc, ma ricadranno sotto la “giurisdizione” della società semplice (S.s.), che è meno favorevole per i soci perché prevede minori tutele.
L’atto costitutivo di una società in nome collettivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio, che provvede in seguito – nel caso, come abbiamo visto, di una snc regolare – al deposito nel Registro delle Imprese competente.
Nell'atto devono essere esplicitate diverse caratteristiche, che vanno dalle generalità dei soci che ne fanno parte all'oggetto sociale (ovvero l'attività alla quale la società intende dedicarsi), dalla sede prescelta alle quote di partecipazione dei soci agli utili (e/o alle perdite) ai conferimenti di ogni socio (cioè, molto brevemente, tutti i contributi che i soci apportano al patrimonio iniziale della società).
Di solito l’amministrazione e la rappresentanza spettano a ogni socio disgiuntamente dagli altri. Tuttavia, in sede di costituzione della società, i soci possono decidere altrimenti, anche scegliendo una formula mista che preveda, per esempio, un sistema di amministrazione congiunta per l'attività straordinaria e uno di amministrazione disgiunta per l'ordinaria.
Possono anche decidere di riservare l'attività di amministrazione soltanto ad alcuni soci. È comunque importante ricordare che, per quanto riguarda la snc, eventuali limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non risultano nel Registro delle Imprese.
Cosa significa in pratica questa frase? Che se un terzo, per esempio, stipula un contratto con uno dei soci che non è autorizzato a stringere simili accordi, ma tale limitazione del socio non è stata depositata nel Registro delle Imprese, questo terzo ha diritto a far valere il contratto; cosa che non sarebbe possibile, al contrario, se nel Registro fosse stata depositata la notazione secondo la quale il socio in questione non può agire in questo modo.
L'ordinamento giuridico italiano non prevede la costituzione di un'Assemblea dei Soci, perciò qualunque operazione che sia finalizzata alla modifica dell'atto costitutivo o dei patti societari richiede il consenso di tutti i soci (a meno che l'atto costitutivo stesso non dica diversamente).
Ogni socio ha il diritto di partecipare agli utili della società in maniera proporzionale alla sua partecipazione nella stessa, salvo che nell'atto costitutivo siano stati inseriti accordi diversi.
Gli amministratori sono obbligati dalla legge a tenere traccia dell'andamento della società stilando annualmente un bilancio o rendiconto, che deve essere poi approvato dalla maggioranza dei soci. Se alla fine dell'esercizio il Conto economico evidenzia un risultato economico positivo, chiamato utile, questo viene distribuito ai soci nei primi mesi dell'anno successivo.
Nei casi in cui, invece, dal Conto economico risultasse un risultato economico negativo (detto perdita), le norme dell'ordinamento impediscono la distribuzione di utili fino al permanere della perdita nella contabilità della società.
Questa perdita può essere coperta in vari modi: utilizzando la riserva (che per la snc è una riserva volontaria, poiché non vige in proposito un obbligo di legge), operando un reintegro (i soci vi partecipano sempre in base alle loro quote) o riducendo il capitale sociale (atto pubblico da comunicare al Registro delle Imprese). Ultima ratio, lo scioglimento.
Secondo l'articolo 2272 del Codice Civile, ecco quali possono essere le cause di scioglimento:
Esistono inoltre altri due fattori di scioglimento, cioè un provvedimento dell'autorità governativa (liquidazione coatta amministrativa) e la dichiarazione di fallimento.
Quando la snc si scioglie può essere chiamato in causa un liquidatore, che si fa carico di tutte quelle operazioni che portano infine alla chiusura: gestione dei crediti e/o dei debiti residui, ripartizione dell'eventuale patrimonio esistente fra i soci, richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese competente.
Se invece non sussistono debiti sociali e i soci decidono di spartirsi l'eventuale patrimonio sociale in base alle loro quote, contrariamente a quanto avviene per le S.p.A. e S.r.l., si elimina la fase di liquidazione e si procede direttamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese contestualmente alla decisione di scioglimento.
I vantaggi del modello snc sono molteplici: possibilità di determinare il capitale sociale senza un minimo di legge, costi ridotti di avviamento, di gestione e di chiusura, regime contabile semplificato e minori adempimenti fiscali obbligatori, nonché una tassazione più vantaggiosa rispetto a quella di altre casistiche per quanto riguarda gli utili.
Gli svantaggi sono fondamentalmente legati allo stato di autonomia patrimoniale imperfetta tipico di questa tipologia di società: essendo i soci illimitatamente e solidalmente responsabili, come abbiamo detto all'inizio, delle obbligazioni societarie, in caso di insolvenza i creditori possono rivalersi sui soci se la società è insolvente.
Il fallimento della snc comporta anche il fallimento dei soci.