Il cosiddetto concordato in bianco – chiamato anche concordato con riserva – è uno degli strumenti che il sistema legislativo mette a disposizione degli imprenditori per evitare il rischio di un fallimento imminente.

Vediamo allora cosa comporta e in cosa consiste, quali requisiti richiede la procedura e come si fa a richiederlo.

Il concordato in bianco

La Legge n. 34 del 7 agosto 2012 ha introdotto alcune modifiche piuttosto importanti e sostanziose alla disciplina che regola il diritto fallimentare.

Una di queste novità è senza dubbio l'istituzione del cosiddetto concordato in bianco o con riserva.

In pratica si tratta di uno strumento che consente a un'impresa di negoziare con i propri creditori, raggiungendo con loro un accordo basato su nuove condizioni di pagamento o una ristrutturazione del debito.

Viene definito “in bianco” perché non viene richiesta all'azienda in questione la presentazione di una proposta specifica iniziale ben articolata.

Tuttavia, una volta avviata la procedura, l'imprenditore insolvente dispone di un maggiore lasso di tempo per risolvere la questione perché il concordato in bianco sospende le istanze di fallimento e quelle esecutive e cautelari a carico dell’azienda.

Come e dove si presenta la richiesta?

L'imprenditore può presentare al Tribunale la richiesta di ricorso per un concordato in bianco accompagnata semplicemente dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dell'azienda.

Il giudice gli assegnerà poi un lasso di tempo compreso fra i 60 e i 120 giorni per integrare la documentazione.

La grandissima utilità di questo strumento deriva dal fatto che, in seguito alla semplice richiesta, l'imprenditore insolvente può beneficiare fin da subito di quelle disposizioni protettive che in precedenza erano garantite soltanto dalla domanda di concordato completa.

Ciò significa avere più tempo a disposizione, come dicevamo, per studiare un piano di ristrutturazione o preparare una richiesta di concordato preventivo senza esporre il proprio patrimonio alle richieste dei creditori.

L'imprenditore, inoltre, può continuare a occuparsi della gestione dell'impresa e degli atti di ordinaria amministrazione (per quelli di straordinaria amministrazione ha invece bisogno dell'autorizzazione del Tribunale).

Come accennato in precedenza, la domanda non necessita di essere accompagnata da particolare documentazione; secondo la giurisprudenza, tuttavia, deve contenere, oltre ai bilanci degli ultimi tre esercizi, almeno le seguenti informazioni:

  • indicazione della sede sociale dell’impresa;
  • indicazione della competenza del Tribunale adito;
  • indicazione della legittimazione soggettiva e processuale;
  • indicazione dei soggetti che hanno i poteri di rappresentanza;
  • stima dei valori di attivo e di passivo;
  • indicazione del termine di tempo che si richiede (compreso tra i 60 e i 120 giorni).

Se possibile è consigliabile allegare anche:

  • la visura camerale aggiornata, ai fini della verifica della competenza territoriale;
  • l’estratto della delibera notarile del Consiglio di Amministrazione o dell’amministratore unico, in caso di Srl o di Spa, e della delibera notarile dell’assemblea dei soci in caso di società di persone;
  • un bilancio infra annuale o una situazione contabile aggiornata.

Una volta giunto a termine il periodo concesso dal giudice, il debitore potrà scegliere tra il concordato preventivo o la presentazione di un accordo di ristrutturazione, presentando quindi la documentazione relativa richiesta dalla legge.

La domanda, dopo essere stata deliberata dagli organi sociali dell'azienda, deve essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale e comunicata al pubblico ministero.

Poi deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria.

Da parte sua, il Tribunale, in seguito alla richiesta di concordato in bianco, deve verificare alcuni requisiti base, ovvero:

  • la propria competenza;
  • la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l’ha sottoscritta (eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari);
  • requisito oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi;
  • requisito soggettivo e dimensionale di fallibilità;
  • che nei due anni precedenti alla presentazione della domanda l’imprenditore non abbia presentato analoga richiesta, alla quale non abbiano fatto seguito il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.

concordato in bianco

Quali particolari influiscono sulle tempistiche concesse?

Quando un Tribunale riceve domanda di concordato in bianco, se questa è giudicata ammissibile sarà il giudice, come abbiamo detto, a stabilire i termini temporali, concedendo un lasso di tempo compreso tra i 60 e i 120 giorni.

Di solito il giudice prende la sua decisione in base alla complessità della situazione, cercando dunque di bilanciare le esigenze del debitore e i diritti del creditore.

È inoltre sua facoltà concedere all'imprenditore insolvente una proroga del termine, a patto che la richiesta sia presentata con congruo anticipo sul termine stabilito e sia supportata da validi motivi.

Tale proroga, concessa una tantum, non può essere superiore ai 60 giorni.

I costi

La procedura per la richiesta di un concordato in bianco comporta il lavoro di diversi professionisti, dagli avvocati ai contabili e ai dottori commercialisti che sarà necessario coinvolgere.

Si parla di solito di cifre che si aggirano intorno ai 150.000 euro, che però vanno messe a paragone dei benefici che si possono ricavare dalla procedura.

La giurisprudenza ammette tuttavia le incertezze ancora esistenti a proposito della prededucibilità di tali onorari relativi al concordato in bianco, quindi è consigliabile rivolgersi a esperti in materia per poter procedere nel migliore dei modi.

 

 

 

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