Con la legge 151 del 1975 – una riforma decisiva nel sistema giuridico del nostro Paese, che riconosce alla donna una condizione di completa parità con l’uomo all’interno della famiglia – è stato istituito anche il cosiddetto fondo patrimoniale, che trova la sua disciplina negli articoli 167-171 del Codice Civile italiano.
Prima della riforma del diritto di famiglia la titolarità, l’amministrazione e la gestione del cosiddetto “patrimonio familiare” spettavano al coniuge costituente.
In questo nostro breve articolo cercheremo di capire qual è la natura di un fondo patrimoniale familiare, qual è la procedura per costituirne uno e quanto può venire a costare questa operazione.
I coniugi, oltre a scegliere il regime di comunione o separazione dei beni, possono decidere se creare o meno un fondo patrimoniale familiare, che non è altro che un istituto giuridico che permette di istituire un vincolo, che viene posto su determinati beni e diritti (immobili, titoli di credito, eccetera) al fine di destinarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Ciò significa, dunque, che il fondo patrimoniale familiare nasce con un obiettivo ben preciso.
Tali beni – che come abbiamo accennato possono essere immobili, mobili iscritti nei pubblici registri e/o titoli di credito – divengono dunque soggetti a un vincolo di destinazione e vanno a costituire un patrimonio separato.
La costituzione del fondo patrimoniale familiare – che è un atto di liberalità, quindi a titolo gratuito – è subordinata alla celebrazione del matrimonio e se i due partner scelgono la comunione legale, tutti i beni che non ricadono in detta comunione non possono entrare a far parte del fondo.
Per ottenere tutto ciò non è necessario che si verifichi un trasferimento di proprietà, perciò il conferimento dei beni può avvenire secondo due modalità distinte:
La forma per l’atto costitutivo, che coinvolge entrambi i componenti della coppia, è quella dell’atto pubblico notarile ricevuto dal pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni.
La costituzione del fondo patrimoniale deve dunque avvenire tramite la stipula di una convenzione per atto pubblico, che verrà annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei Registri immobiliari.
Poiché diverse specifiche del fondo patrimoniale possono essere decise da coloro che lo istituiscono, può essere una buona idea farsi consigliare in merito dal notaio, al fine di trovare la soluzione più idonea alle esigenze di ciascuna coppia e di ciascuna famiglia.
Il Codice Civile offre anche una diversa opzione: può essere un terzo a disporre la costituzione del fondo patrimoniale (nel proprio testamento, a titolo di legato).
Tuttavia tale procedura può essere perfezionata solo tramite l'accettazione espressa di entrambi i coniugi.

Secondo l'articolo 168 del Codice Civile le norme che regolano l'amministrazione del fondo sono le stesse che si applicano alla comunione legale dei beni.
Ciò significa che entrambi i membri della coppia possono occuparsi separatamente di ogni azione che pertiene all'amministrazione ordinaria dei beni che ne fanno parte.
L'articolo seguente – il 169 – indica invece quali sono le decisioni attinenti all'amministrazione straordinaria per concretizzare le quali è necessario il consenso di entrambi.
In particolare, per poter validamente alienare o disporre in questo senso dei beni del fondo, bisogna considerare due situazioni distinte:
Abbiamo detto che i beni conferiti al fondo patrimoniale familiare costituiscono un patrimonio separato; ebbene, ciò comporta il fatto che su di essi possano rifarsi soltanto i creditori della famiglia.
Infatti, qualora il debito contratto non abbia nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, il creditore non potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale familiare.
Approfondiremo più avanti tale questione, che è un aspetto importante, da non sottovalutare.
Secondo gli articoli del Codice Civile dedicati al fondo patrimoniale familiare, esso può estinguersi se sopravviene la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio, nel caso non vi siano figli minorenni.
Ciò significa che, dal momento che la separazione consensuale o giudiziale non comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio (come invece il divorzio), il fondo patrimoniale familiare non cesserà di esistere nel caso in cui i coniugi si separino.
Se della famiglia fanno invece parte dei figli minorenni, il secondo comma dell'articolo 171 prevede che il fondo duri fino a che il figlio più giovane non giunga al compimento della maggiore età.
Tuttavia la giurisprudenza (e nella fattispecie la Corte di Cassazione) ha stabilito che, previo il consenso dei coniugi, è possibile estinguere il fondo anche in presenza di figli minorenni. In questo caso verrà nominato un curatore speciale che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del giudice tutelare, rappresenterà il minore all’atto di scioglimento.
I vantaggi della costituzione di un fondo patrimoniale familiare sono illustrati all’articolo 170 del Codice Civile. Come abbiamo brevemente accennato in precedenza, il creditore non può rivalersi sui beni costituiti in fondo patrimoniale familiare se è a conoscenza del fatto che i debiti sono stati contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia.
La norma consente invece l’esecuzione per tutti i debiti contratti per i bisogni della famiglia e per quelli contratti per scopi diversi dai bisogni della famiglia ma che il debitore non sapesse essere tali.
I limiti di questo scudo protettivo assegnato al fondo patrimoniale sono esemplificati da alcuni istituti posti dall’ordinamento a tutela dei creditori:
La revocatoria ordinaria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori, prescritta in cinque anni dalla data dell’atto dispositivo. In pratica i creditori, in determinate circostanze, possono richiedere l’inefficacia nei loro confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore ha generato pregiudizio alle loro ragioni.
La revocatoria fallimentare prevede invece che gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore al fallimento siano privi di effetto nei confronti dei creditori. Si applica ovviamente solo nel caso in cui vi sia stata una dichiarazione di fallimento.
L'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità è regolata dal Decreto Legge numero 132 del 2015.
La legge, partendo dal presupposto che l'atto sia pregiudizievole, consente al creditore munito di titolo esecutivo di far pignorare il bene alienato oppure oggetto di vincolo d'indisponibilità, a condizione di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, le imposte sull’atto costitutivo del fondo patrimoniale familiare, laddove esso abbia anche effetti traslativi (ovvero di trasferimento immobiliare), sono le stesse applicabili agli atti di successione e donazione:
Il costo dell'atto costitutivo di un fondo patrimoniale, che deve essere redatto – come abbiamo visto – di fronte a un notaio, varia a seconda del valore dei beni che lo costituiscono e dell'onorario richiesto dal professionista.
Come sempre, il nostro consiglio è quello di ponderare con calma come procedere e farsi consigliare al meglio. Per esempio potete rivolgervi tranquillamente – e comodamente – alla piattaforma di OK Notai per richiedere e valutare con calma dei preventivi gratuiti.
